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Articolo 1118 Codice Civile

Vittorio Cammarota

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.


Ratio Legis

La disposizione richiama la natura strumentale del condominio sulle parti comuni dell'immobile rispetto agli appartamenti, ovviamente di proprietà esclusiva dei singoli condomini.


Articolo 1119 Codice Civile

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso(1)della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.


Spiegazione dell'Articolo 1119 del Codice Civile

La comunione delle parti dell'edificio prevista dall' art. 1117 del c.c. è determinata dall'essenza stessa delle parti o dalla loro naturale destinazione. Si comprende, quindi, come tali parti siano state dichiarate non soggette a divisione, in quanto dividendosi non assolverebbero più la loro funzione. È stata prevista una eccezione soltanto per il caso in cui la divisione possa farsi, rendendo non solo possibile l'uso della cosa a ciascun condomino, ma rendendolo ugualmente comodo come nello stato di in divisione.



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