La principale novità introdotta al riguardo (inserita al n. 6) dell’art. 1130 c.c.) è quella relativa all’istituzione ed alla cura del registro dell’anagrafe condominiale, il quale deve riportare le generalità dei singoli proprietari nonché dei titolari dei diritti reali e personali di godimento, il loro codice fiscale, residenza o domicilio, i dati catastali di ogni singola unità immobiliare, nonché ogni altro elemento concernente le condizioni di sicurezza (riferimento, questo, che potrebbe interpretarsi come acquisizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti presenti negli appartamenti). Ricade sui condomini l’onere di comunicare all’amministratore in forma scritta ogni variazione entro sessanta giorni. Nell’ipotesi di mancanza parziale o totale dei dati indicati l’amministratore deve chiederli ai condomini con raccomandata, decorsi trenta giorni dalla mancata o incompleta risposta egli è tenuto ad acquisirli consultando i pubblici registri potendo poi addebitarne il costo agli inadempienti.

Secondo i primi commentatori si ritiene che questo registro è finalizzato a perseguire l’intento primario di risolvere le problematiche connesse alle convocazioni inviate a soggetti che non risultano condomini o non rientrano tra i legittimati passivi alla convocazione oppure per evitare l’avvio di azioni di recupero del credito verso soggetti pur abitanti nel condominio che non hanno alcun diritto di proprietà in relazione all’appartamento in cui vivono.
ART. 1130 CC E ART. 1131 CC (con riferimenti anche ai profili di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e alla legittimazione processuale dell’amministratore condominiale)
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